Carta d'identità cartacea (solo nei casi di eccezionalità consentiti)
Il Comune di Castagneto Po, dall’11 settembre 2018, ha iniziato il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (che come noto non è consegnata immediatamente, ma è prodotta centralmente dal Poligrafico dello Stato ed è inviata per posta nei giorni successivi).
Il documento di identità personale ora e la Carta d’Identità Elettronica (CIE), quindi (per disposizione ministeriale) il rilascio della “vecchia” carta di identità cartacea è possibile solo dietro documentata esigenza/ urgenza, quali: rinnovo del documento a persona impossibilitata a recarsi negli uffici comunali per ragioni di salute, viaggio all'estero in data imminente (da documentare con prenotazione aerea o simili) visita medica per accertamento/controllo invalidità in data imminente (da documentarsi con convocazione della commissione medica) altre particolari urgenze da documentare secondo il caso.
Inoltre si dovrà obbligatoriamente procedere al rilascio del documento cartaceo ogni qualvolta non sia possibile rilasciare la Carta d’Identità Elettronica. Attualmente infatti il sistema nazionale non consente i rilascio della CIE agli iscritti AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) ed in caso di particolari anomalie. Si ritiene comunque che queste problematiche saranno risolte al più tardi con l'entrata a regime dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).
Documentazione da presentare per il documento cartaceo (solo nei casi di eccezionalità consentiti)
Per i maggiorenni
- 3 fototessera a colori di caratteristiche adeguate;
- la precedente carta d'identità o, in mancanza di questa, un valido documento di riconoscimento o la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato.
Le foto devono essere recenti ed uguali tra di loro, con il soggetto a mezzo busto e a capo scoperto, non di profilo e con gli occhi ben visibili.
Per i minorenni
È sempre necessaria la presenza del minore accompagnato da entrambi i genitori i quali devono attestare le generalità del minore e rilasciare le dichiarazioni previste per i documenti validi per l’espatrio.
nb è necessario l’assenso di entrambi i genitori anche in caso di figli minori conviventi con uno solo degli stessi o di figli affidati ad uno solo dei genitori separati, salvo il caso che nell’atto della separazione gli stessi si siano reciprocamente autorizzati a richiedere documenti validi per l’espatrio per i figli.
La carta d’identità deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni.
Per l'espatrio di minorenni
Per il minore di 14 anni l’uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio
è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
Il nome dell’eventuale accompagnatore deve essere riportato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso e convalidata dalla Questura o dall’Autorità Consolare.
Per gli stranieri e gli italiani residenti all’estero
- I cittadini stranieri possono ottenere il rilascio della carta d'identità che non sarà valida per l'espatrio presentando foto, permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità.
Gli iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) devono essere in possesso di un valido documento d'identità italiano; per loro è possibile ottenere il rilascio della carta d'identità anche presso le sedi consolari.
Carta d'identità cartacea (solo nei casi di eccezionalità consentiti)
La carta di identità cartacea è possibile solo dietro documentata esigenza/ urgenza, quali: rinnovo del documento a persona impossibilitata a recarsi negli uffici comunali per ragioni di salute, viaggio all'estero in data imminente (da documentare con prenotazione aerea o simili) visita medica per accertamento/controllo invalidità in data imminente (da documentarsi con convocazione della commissione medica) altre particolari urgenze da documentare secondo il caso.
R.D. 18 giugno 1931 n.773; Decreto-legge 13 maggio 2011, n.70; Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 art. 40; Decreto-legge 09 febbraio 2012, n. 5 art. 7;